Modifica bicicletta a pedalata assistita multa denuncia sanzioni

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Vediamo cosa si rischia a modificare una bici a pedalata assistita, facendo in modo che superi i 25 km/h o che il motore si attivi anche senza pedalare.

Queste le principali multe e denunce:

guida senza patente

guida senza assicurazione

guida di un mezzo non immatricolato

guida senza targa

guida senza casco

Confisca del mezzo

Denuncia per incauto affidamento (se il soggetto trovato alla guida è minore)

Eventuale multa per accesso in area vietata ai veicoli a motore

 

Questi alcuni articoli di legge:

Art. 93/7 guida con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione. Non è previsto il pagamento in misura ridotta (sul verbale di accertamento non viene riportato alcun importo da pagare), la sanzione verrà ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale  di €. 431,00 . E' previsto il sequestro e la confisca OBBLIGATORIA del mezzo.

Art.  93/7-bis Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione di cui al comma 1-bis, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si procede con la CONFISCA del mezzo e la sanzione di €. 712,00.

Art. 94-bis guida di veicolo cancellato d'Ufficio dalla circolazione (P.R.A) - si applicano le stesse sanzioni di cui all'art. 93/7. 

Art. 97/5 chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vende ciclomotori (o lo stesso trasgressore/proprietario che ne predispone l'alterazione)  che sviluppino una velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52 del C.d.S. Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione verrà ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 847,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.

Art. 97/7 ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione. Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione viene ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 158,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.

Art. 97/9 ciclomotore munito di targa non propria. Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 1.875,00 . E' previsto il fermo del ciclomotore per un mese.

Art. 100/12 guida un veicolo munito di targa non propria o contraffatta. Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.050,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi.

Art. 116/15 guida di veicolo senza aver conseguito la patente. La violazione è divenuta amministrativa dal 06.02.2016, poichè depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8 - con la contestazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.110,00  (max. 30.000,00).  Nel caso di reiterazione in un biennio, detta violazione conserva la natura penale ed il veicolo (anche se di proprietà diversa dal conducente) viene sottoposto a sequestro amministrativo, ai fini della confisca,  sempre che non appartenga a persona  che sia ritenuta ESTRANEA alla violazione .

Art. 193/1-2 veicolo privo di copertura assicurativa. E' previsto il sequestro del veicolo ed il pagamento in misura ridotta di €. 868,00 ed il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi, (in tale caso al dissequestro provvede direttamente l'Organo accertatore) Qualora non venga effettuato il pagamento della sanzione, il veicolo verrà confiscato . Qualora il proprietario del mezzo, entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, dichiara, con istanza indirizzata all'Organo accertatore, l'intenzione di voler demolire il veicolo, la sanzione viene ridotta alla metà  (comma 3 modificato) - stessa riduzione è prevista, se il premio assicurativo viene riattivato entro 30 gg. dalla scadenza dell'ultimo periodo di validità.